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Associazione
Modellismo Storico VERONA |
ARTICOLO 1
Con voto espresso dall'Assemblea Costituente è stata creata a Verona, e regolata da apposito statuto, l'ASSOCIAZIONE MODELLISMO STORICO (A.M.S.)
ARTICOLO 2
L'Associazione ha lo scopo di diffondere la passione e lo studio per il modellismo statico e per tutti gli hobbies finitimi, di facilitare e sviluppare le relazioni tra tutti i modellisti, di agevolare e sostenere in particolare i propri associati.
ARTICOLO 3
L'Associazione intende conseguire tali scopi con riunioni, conferenze, letture, convegni, mostre, con istituire e mantenere una biblioteca d'inerenti pubblicazioni, produrre pubblicazioni ad uso dei soci, creare ed amplificare rapporti con gruppi ed associazioni con uguali finalità sia italiane che estere, collaborare sia come Associazione, sia a livello di singolo socio, a pubblicazioni specializzate.
ARTICOLO
4
L'Associazione è APARTITICA e non ha scopo di lucro: base fondamentale
dell'attività associativa è il volontariato.
ARTICOLO 5
Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
ARTICOLO 6
Possono essere soci dell'Associazione
tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità
di cui all'art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività
organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.
Con l'appartenenza, il Socio si obbliga ad osservare le norme statutarie ed
ha diritto di partecipare elettivamente alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
Ha diritto ad un voto e, se per giustificato impedimento non può partecipare
all'Assemblea, ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio da Lui
nominativamente designato per iscritto.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda
degli interessati.
I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale
di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle
attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione,
nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee. I soci sono
tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Comitato
Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi
sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.
I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:
Le radiazioni sono decise
dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto
ad alcun rimborso.
ARTICOLO 7
I Soci sono classificati nelle seguenti categorie:
ARTICOLO 8
Per meglio conseguire gli intenti sociali, potranno essere istituite in seno all'Associazione delle Sezioni i cui responsabili sono eletti dall'Assemblea.
ARTICOLO 9
L'Associazione è amministrata
e diretta dal Comitato Direttivo composto dai responsabili delle Sezioni, dal
Segretario e dal Presidente che deliberano a maggioranza dei componenti l'attività
dell'Associazione, rappresentano l'Associazione nelle Rassegne e Mostre, possono
nominare ausiliari per lo svolgimento dell'attività.
L'incarico di membro del Comitato Direttivo ed ogni altra carica o incarico
sono gratuiti.
ARTICOLO 10
L'Associazione si finanzia con:
D'ogni variazione della quota
associativa deve essere fatta motivata e formale comunicazione all'Assemblea.
La quota sociale per l'anno in corso dovrà essere versata entro il 28
febbraio e servirà alla copertura delle spese ordinarie e straordinarie.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione
non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il rendiconto economico finanziario
dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio
al trentuno Dicembre d'ogni anno, deve informare circa la situazione economico
finanziaria dell'Associazione.
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato
dal Comitato Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile
dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
ARTICOLO 11
Le delibere delle Assemblee,
siano ordinarie o straordinarie, sono prese per votazione. Tale votazione potrà
avvenire, su decisione dell'Assemblea, sia per acclamazione, sia per appello
nominale, sia per alzata di mano, sia per scheda segreta. Per l'approvazione
si dovrà ottenere la maggioranza più uno dei voti validi, qualora
non si raggiunga tale numero varrà in seconda adunanza la maggioranza
semplice.
All'Assemblea compete inoltre la soluzione di controversie tra soci.
L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono
obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione
risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta
all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività,
per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo
di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita
associativa.
L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente ogniqualvolta
egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o
più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Comitato Direttivo.
La comunicazione della convocazione deve essere spedita per posta, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione
devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora
della riunione, per la prima e la seconda convocazione.
La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità,
di cui ai commi precedenti, sana il vizio.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente
la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno
dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui
all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
Per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno
la metà più uno dei soci;
per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge,
è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione
di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.
ARTICOLO 12
Il Presidente oltre alla
rappresentanza legale dell'Associazione, rappresenta la stessa nei rapporti
con le Autorità ed i terzi.
Tiene i contatti con gli altri gruppi ed associazioni, aiuta i soci per il reperimento
del materiale, fornisce direttive per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione
ed ha parere determinante in caso di controversie portate all'attenzione dell'Assemblea
dal Comitato Direttivo o da altri organi.
ARTICOLO 13
Il Segretario aiuta il Presidente
nella conduzione dell'attività, può rappresentare l'Associazione
in occasione di Rassegne e Mostre e può sostituire il Presidente nel
caso d'impedimento o d'assenza di questi. Svolge opportuno servizio d'informazione
ai Soci sia verbalmente che per corrispondenza.
Nell'espletamento delle sue funzioni il Segretario può, previo benestare
dell'Assemblea, farsi coadiuvare da uno o più Segretari Aggiunti, cui
delegherà le relative competenze.
Il Tesoriere dell'Associazione cura la cassa e gli altri beni, cura gli incassi
ed i pagamenti deliberati, contabilizza ordinatamente e tempestivamente su appositi
registri le operazioni contabili, appronta bilanci preventivi e l'annuale rendiconto.
Presenta le denunce prescritte dalla legge.
Compie con firma congiunta con il Presidente tutte le operazioni finanziarie
che la buona amministrazione del patrimonio prevede.
ARTICOLO 14
In caso di variazione nella composizione del Comitato Direttivo, per diminuzione o aumento dei membri, si convocherà l'Assemblea per l'elezione e l'assegnazione degli incarichi; ogni membro può essere rieletto o riconfermato nell'incarico.
ARTICOLO 15
Tutte le cariche elettive del Comitato Direttivo, del Presidente e del Segretario hanno durata di 1 (UNO) anni e possono essere interrotte nel corso dell'anno solare unicamente per fondati motivi.
ARTICOLO 16
Competenze dell'Assemblea
dei Soci:
- Elezione del Comitato Direttivo
- Elezione del Presidente
- Elezione del Segretario
- Elezione del Tesoriere
- L'approvazione del bilancio e rendiconto annuale
- Le modifiche alla Statuto Sociale
ARTICOLO 17
Ogni membro del Comitato Direttivo, il Presidente e il Segretario che intenda dimettersi dal suo mandato dovrà farlo mediante lettera formale giustificando sufficientemente i motivi della decisione. L'Assemblea deciderà se accettare o no tale proposito con una seduta plenaria. Nel caso le dimissioni respinte dall'Assemblea vengano reiterate dal socio dimissionario, esse dovranno comunque essere accolte.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall' Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
Approvato dall'Assemblea del 01.02.2004
Modificato ed approvato dall'Assemblea
del 10.04.05